Discriminazione nel mondo del lavoro in Mozambico
Domenica, 23 Novembre 2008A richiesta pubblico alcune informazioni relative alla nuova legge sul lavoro del Mozambico.
La legge n. 23/2007 si basa sul seguente principio:
“L’evoluzione economica, sociale e politica della nazione esige la conformazione del quadro giuridico-legale che disciplina il lavoro, l’impiego e la sicurezza sociale”
Si tratta dunque di un adeguamento rispetto alla legge precedente.
L’articolo 31 riguarda i lavoratori stranieri:
il comma 1 obbliga i datori di lavoro a favorire i lavoratori mozambicani nei posti di responsabilità sia essa tecnica che gestionale;
il comma 2 prevede l’esistenza di accordi bilaterali con qualsiasi paese in materia di lavoro;
il comma 3 garantisce il potere dello stato mozambicano ad escludere cittadini stranieri dal mondo del lavoro;
il comma 4 indica il ministero del lavoro come autorità competente a fornire l’autorizzazione al lavoro di cittadini stranieri;
il comma 5 pone limiti alla contrattazione di stranieri alle aziende (5% grande, 8% media, 10% piccola);
il comma 6 libera dalle restrizioni i progetti di investimento approvati dal governo e rimanda la competenza al ministero di tutela del progetto.
L’articolo 32 riguarda le restrizioni alla contrattazione di lavoratori stranieri:
il comma 1 vieta la contrattazione di cittadini stranieri che entrano in mozambico con visti diplomatici, cortesia, ufficiali, turistici, visita, affari e di studio.
L’articolo 33 riguarda le condizioni per la contrattazione di lavoratori stranieri:
il comma 1 impone qualifiche accademiche ai lavoratori stranieri con la condizione che non esistano cittadini mozambicani con le stesse qualifiche o che il loro numero non sia sufficiente;
il comma 3 rimanda la contrattazione di lavoratori stranieri alla legislazione specifica.
L’articolo 34 riguarda il tipo di azienda, esso serve all’interpretazione dell’articolo 31 comma 5:
il comma 1 specifica che la grande azienda impiega più di 100 lavoratori, la media fra 11 e 100, la piccola fino a 10.
Esiste un comunicato ufficiale del ministero del lavoro che impone una condizione: i contratti di lavoro per stranieri possono solo essere di durata prestabilita, “termo certo” nel testo originale, non oltre due anni. È necessario dunque osservare la definizione di “termo certo” nella legge, che però riporta solo i termini “prazo certo”.
L’articolo 40 è intitolato “Celebrazione dei contratti di durata prestabilita”, dalla sua lettura si evince che si tratta di contratto subordinato.
Ora occupiamoci di interpretare il tutto in funzione degli interessi dei cittadini stranieri che vivono in Mozambico.
Non credo sia necessario spendere molte parole in proposito, la discriminazione è palese.
L’articolo 31 comma 1 significa che i dirigenti non devono essere stranieri, il comma 2 è quello che interessa la politica, l’unico punto che permette al cittadino italiano di richiedere l’aiuto delle istituzioni italiane, spronandole a verificare la possibilità di accordi bilaterali che possano equilibrare l’ingiusto trattamento degli italiani nel mondo del lavoro mozambicano.
L’articolo 33 comma 1 esclude in modo tassativo dal mondo del lavoro i giovani italiani, cari connazionali se avete figli di nazionalità italiana, sappiate che per loro non c’è futuro in Mozambico.
Sulle quote aziendali è bene aggiungere che non esiste differenza fra organismo umanitario ed azienda in materia di lavoro, dunque le quote vanno comunque rispettate, inoltre nella pratica è bene segnalare che il computo viene effettuato a livello di regione, corrispondente alla provincia in Mozambico, perché gli ispettorati del lavoro sono decentrati. Se avete due uffici in due regioni diverse il computo non verrà cumulato.
Dulcis in fundo, il comunicato del ministero del lavoro ha come diretta conseguenza l’impossibilità di lavorare in qualità di consulenti.
Tempi duri per gli stranieri.
Allegati
1. Bollettino della Repubblica I.a serie n. 31 del 01/08/2007 contenente la legge